Calcolo dell'Imposta IMU
Come si calcola
vai al servizio di CALCOLO ON LINE dell'IMU E STAMPA del modello F24 personalizzato |
Il contribuente dovrà semplicemente inserire i propri dati anagrafici e delle rendite catastali degli immobili posseduti con indicazione del loro utilizzo. |
L'Ufficio ha messo a disposizione del contribuente un servizio di calcolo on line dell'imposta dovuta, con relativa compilazione utomatica del proprio modello F24 personalizzato da stampare.
In ogni caso, di seguito si forniscono le informazioni su come si calcola l'imposta:
Per calcolare quanto si deve pagare, è necessariostabilire la base imponibile di ciascun immobile.
Determinata la base imponibile, l'imposta si calcolaapplicando alla stessa l'aliquota prevista per la categoria dell'immobile (tenendo conto della destinazione d'uso) provvedendo, eventualmente se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d'imposta per abitazione principale.
La BASE IMPONIBILE si determina così
- Fabbricati iscritti nel Catasto: la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, deve essere sempre rivalutata del 5% e deve essere poi moltiplicata X il coefficiente indicato nella tabella sotto riportata (es. per le abitazioni 160);
- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili industriali) non iscritti nel catasto ed interamente posseduti da imprese: utilizzo del criterio del "valore contabile";
- Aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso;
- Terreni agricoli: il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25%, va moltiplicato X il coefficiente indicato nella tabella sotto riportata:
Tabella Moltiplicatori IMU | |
Tipologia immobile | Moltiplicatore |
Immobili in cat. A eccetto A/10 e cat. C/2, C/6 e C/7 | Rendita catastale 5% x 160 x aliquota |
Immobili in cat. B, e cat. C/3, C/4, C/5 | Rendita catastale 5% x 140 x aliquota |
Immobili in cat. A/10 e D/5 | Rendita catastale 5% x 80 x aliquota |
Immobili in cat. D eccetto D/5 | Rendita catastale 5% x 65 x aliquota |
Immobili in categoria C/1 | Rendita catastale 5% x 55 x aliquota |
Aree fabbricabili | Valore in commercio(**) x aliquota |
Terreni agricoli | Reddito dominicale in catasto 25% x 135x aliquota |
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola |
Reddito dominicale in catasto 25% x 75 x aliquota. Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni: 1) 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500; 2) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500; 3) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000. |
Vuoi conoscere la rendita catastale?
Le ALIQUOTE e le DETRAZIONI
Alla base imponibile ottenuta secondo le indicazioni sopra esposte, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune.
Per l'anno 2013 il Consiglio Comunale, con atto n. 64 del 29/11/2013, ha deliberato le seguenti aliquote:
ALIQUOTE ANNO 2013 |
Aliquota base | 0,76% |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze | 0,4% |
Aliquota particolare per immobili di cat. "D" | 0,76% aliquota, per il versamento dovuto allo Stato 0,3% aliquota, per il versamento dovuto al Comune |
Abitazione principale e pertinenze
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.
ATTENZIONE: ai sensi della legge istitutiva dell'IMU gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta NON sono più considerati assimilabili all'abitazione principale, pertanto non godono più dell'aliquota agevolata e delle relative pertinenze. Per tali immobili l'aliquota è quella ordinaria del 7,6 per mille. |
All'abitazione principale e alle sue pertinenze SI APPLICANO:
- Aliquota ridotta pari al 0,4%;
- Detrazione di 200,00 Euro;
- Maggiorazione della detrazione pari a 50,00 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente (fino a un massimo di € 400,00).
Detrazioni
Dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione per abitazione principale è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € 400 che si aggiunge alla detrazione base di € 200.
Riduzioni
All'imposta annua dovuta si applicano le seguenti riduzioni:
- Per gli immobili Inagibili o inabitabili d fatto non utilizzati l'imponibile è ridotto del 50%;
- Per gli immobili storici e artistici l'imponibile è ridotto del 50%;
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni:
b) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
c) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.
QUOTA SPETTANTE ALLO STATO
La quota di competenza dovrà essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell'IMU al Comune mediante l'utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo.